Un aspetto che suscita l’interesse degli investitori nel mondo delle criptovalute è certamente il trattamento fiscale di queste monete digitali. Come sono inquadrate le criptomonete dal sistema fiscale italiano?
Ci sono utenti che conservano criptovalute in un wallet digitale, chi le cede su piattaforme exchange o le spende per acquisti online. Come vengono considerate queste operazioni dall’Agenzia delle Entrate?
Il discorso è molto delicato e suscita non pochi dubbi. In questo aritcolo scopriai di più su come vengono tassate le criptovalute in Italia.
Indice Contenuti
Criptovalute e Tassazione
Il problema intorno a questo argomento nasce già dalla definizione stessa di criptovalute che non ha raggiunto un significato univoco. Esse vengono trattate in base al contesto di riferimento talvolta come monete, talvolta come valuta estera, titoli, beni immateriali, commodities, diritti di baratto ecc.
Le monete digitali non possono essere considerate come quelle tradizionali in quanto non hanno lo stesso corso legale. A causa di questa indecisione ancora oggi abbastanza evidente, le criptovalute non sono ancora state oggetto di normativa giuridica specifica e quindi, anche a livello fiscale, è difficile comprendere al meglio come lo Stato italiano consideri queste monete.
Un primo tentativo a livello europeo è giunto nel 2015 (ben 7 anni dopo la comparsa del Bitcoin). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza (22 ottobre 2015, causa C-264/14 Skattevertket/Hedqvist) volta a definire il trattamento delle criptovalute. E’ su questa sentenza che l’Agenzia delle Entrate ha basato la Risoluzione Ministeriale del 2016 con cui si definiscono le norme sul trattamento delle criptovalute dal punto di vista fiscale.
Una normativa recente
La compravendita di criptovalute (e l’arbitraggio) è un’attività nata nel 2008 e che ha vissuto una rapida crescita solo negli ultimi anni. Con la diffusione di questo nuovo mercato tutto digitale, anche lo Stato Italiano ha dovuto ripensare alle modalità con cui dichiarare queste monete. Così, l’Agenzia delle Entrate ha emanato, nel 2016, Risoluzione ministeriale n. 72/E, con il compito di mettere a norma l’acquisto e lo scambio di criptovalute.
Le premesse sono fondamentali per comprendere come lo Stato Italiano considera le criptovalute:
- esse vengono riconosciute come monete alternative a quelle tradizionali
- l’acquisto e la cessione di criptovalute sono considerate come cambio di valuta estera e quindi non sono soggetti a IVA
- tuttavia, le imprese possono ottenere guadagni o perdite dalle attività finanziarie legate alle criptovalute e, pertanto, esse vanno dichiarate
- i cittadini privati non devono dichiarare il possesso di criptovalute fintanto che l’attività non diventa speculativa.
Le criptovalute vanno dichiarate?
Il possesso delle criptovalute non va dichiarato all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, questa regola non è univoca e bisogna valutare i vari casi. Per esempio, le criptovalute potrebbero essere in possesso di un’impresa o di un privato.
Tassazione criptovalute per imprese
Agli occhi dello Stato italiano, le criptovalute nelle mani delle imprese sono considerate come valute estere. Ciò significa che non è necessario dichiarare quante se ne posseggano ma bisogna specificare quali operazioni si effettuano.
Le imprese, dunque, nel caso posseggano criptovalute, le vendessero o le ricevessero, devono pagare una tassa coerente con il numero di transazioni effettuate.
In particolare, è importante che le imprese dichiarino le plusvalenze derivate dalla cessione o dalla vendita di criptovalute. L’esatto importo da dichiarare va inserito nel quadro RT della dichiarazione dei redditi ed è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
Le plusvalenze costituiscono infatti redditi diversi di natura finanziaria e vanno perciò dichiarate.
Tassazione criptovalute per privati
Per il cittadino privato le cose cambiano, in quanto non è considerato come un’entità che svolge un’attività finanziaria per ottenere plusvalenze. Ciò significa che non è tenuto a dichiarare alcun importo, anche nel caso riesca a realizzare plusvalenze.
C’è però una situazione a cui prestare attenzione. Infatti, anche il privato cittadino dovrebbe dichiarare il possesso di criptovalute nel caso in cui per almeno 7 giorni consecutivi nel corso di uno stesso anno si supera la soglia di possesso di criptovalute per un valore di 51000 euro circa (secondo l’art. 67 del TUIR). A questo punto, anche il cittadino privato dovrà dichiarare l’attività finanziaria all’Agenzia delle Entrate.
Anche in questo caso, le plusvalenze vengono tassate al 26%.
Come vale anche per le imprese, la presenza di plusvalenze è individuata al momento della vendita di criptovalute (o di chiusura di bilancio nel caso delle imprese) e la tassa viene calcolata in base alla plusvalenza.
Come si calcola la plusvalenza?
Per calcolare a quanto ammonta il valore della plusvalenza, bisogna confrontare il controvalore in euro della criptovaluta ceduta con il costo di acquisto della stessa. Si otterrà quindi la cifra della plusvalenza tassabile attraverso la sottrazione dal valore di realizzo dell’operazione di vendita della valuta virtuale del valore di carico della valuta virtuale.
Il risultato è la cifra da inserire nel quadro RT del modello Redditi.
Per predisporre la Dichiarazione dei Redditi è necessario essere in possesso della certificazione rilasciata dall’intermediario con cui si effettua trading sulle Criptovalute. Questa documentazione non è importante solo al momento della compilazione del Modello, ma anche in caso di accertamento fiscale. Nella teoria i siti exchange dovrebbero offrire all’utente questa documentazione, ma nella pratica spesso essa è incompleta o non perviene.
Se dovessero avvenire questi due eventi, è bene denunciare il fatto alle autorità in quanto si potrebbe trattare di una truffa.
Cosa indicare nel quadro RT della Dichiarazione dei Redditi
Ora che sai quando devi dichiarare le tue operazioni con le criptovalute e a quanto ammontano le aliquote, è il momento di capire quali sono i valori da indicare nel già citato quadro RT della Dichiarazione dei Redditi:
- il valore complessivo delle valute virtuali cedute nel corso dell’anno in base al cambio del giorno di cessione;
- il valore complessivo delle valute virtuali acquistate secondo la sottrazione che abbiamo affrontato poco fa.
Se da questa differenza risultasse una plusvalenza, essa deve essere dichiarata e tassata con imposta sostitutiva del 26%, da versare al 30 giugno con codice tributo 1100 – Imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.
- Quali sono i principali svantaggi delle criptovalute? - 28 Febbraio 2024
- Quale Criptovaluta Minare? Scopri Le Migliori 17 - 28 Marzo 2022
- Cos’è Polka City? - 15 Marzo 2022